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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

Anagrafe

L’Ufficio Anagrafe è competente per l’Anagrafe dei Cittadini Residenti all’Estero (AIRE).

Informazioni generali sull’A.I.R.E.

La legge n. 470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza per un periodo superiore a 12 mesi devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare. Anche chi è emigrato prima dell’entrata in vigore di questa legge deve iscriversi.

L’iscrizione all’AIRE è necessaria per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall’Ufficio consolare. Anche per poter richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto occorre aver adempiuto al predetto obbligo. Inoltre, una volta iscritti nel sistema informatico del Consolato, tutte le pratiche potranno essere svolte in tempi sensibilmente più brevi.

I cittadini italiani debbono essere iscritti nell’anagrafe di un Comune italiano. L’iscrizione permette, tra l’altro, l’esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini, secondo la situazione di ciascuno. Il cittadino italiano ha inoltre l’obbligo di comunicare al proprio Comune e quindi all’Ufficio consolare tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).

I cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all’estero: nel primo caso (residenza in Italia) essi saranno iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune italiano e dovranno rivolgersi direttamente al Comune di residenza per lo svolgimento di tutte le pratiche anagrafiche; nel secondo caso (residenti all’estero) il loro nome comparirà negli elenchi dell’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio; queste persone potranno rivolgersi all’Ufficio consolare italiano del proprio luogo di residenza all’estero per lo svolgimento delle pratiche anagrafiche, e il Consolato farà da tramite fra i cittadini residenti all’estero e il Comune italiano di iscrizione anagrafica.

Come ci si iscrive all’A.I.R.E.

La richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. può essere fatta dall’interessato (per sé e per i propri familiari minorenni di cittadinanza italiana) tramite il l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza all’estero. Ogni cittadino italiano maggiorenne è tenuto a presentare una richiesta individuale. È anche previsto che il Comune italiano provveda d’ufficio all’iscrizione nella propria A.I.R.E. quando venga a conoscenza del fatto che il cittadino risiede stabilmente all’estero. Ugualmente, l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza richiede al Comune italiano l’iscrizione all’A.I.R.E. del cittadino per il quale – in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad esempio, il rilascio di un passaporto) – ha constatato l’effettiva e permanente residenza all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. può quindi essere fatta anche senza una diretta iniziativa da parte del cittadino interessato; ma in ogni caso il cittadino ne sarà informato per mezzo di un atto amministrativo del Comune, che gli sarà notificato dal Consolato italiano del luogo di residenza.

Le persone che desiderano richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E. di un Comune italiano possono effettuarla tramite il portale FAST-IT seguendo le istruzioni riportate sul suddetto portale

*Si prega di completare il modulo di richiesta rigorosamente in lingua italiana in ogni sua voce, compresi i contatti telefonici e indirizzo e-mail.
*Si raccomanda si inserire nella casella “località” solo il nome del comune (市町村) di residenza, e nella casella “indirizzo” il resto del proprio indirizzo all’interno del comune di residenza. Ad esempio, ove un indirizzo giapponese sarebbe [Hyogo-ken, Kobe-shi, Minami-ku, Izumi-cho 3-20-11], bisogna inserire [3-20-11 Izumi-cho, Minami-ku] nella casella “indirizzo”, e [Kobe] nella casella “località”. Il Gun(郡), ove applicabile, non va inserito in nessuna casella.
*Si sottolinea la necessità di allegare copia dei passaporti di tutti i membri del nucleo familiare, anche qualora non fossero cittadini italiani. Si ricorda che anche per i cittadini giapponesi il “luogo di nascita” è il comune di nascita, non la prefettura di nascita né tantomeno il domicilio registrato riportato sul passaporto giapponese. Il comune di nascita è riportato sul registro di famiglia (戸籍謄本) della persona.
*Della Residence Card (zairyu card) bisogna allegare fronte e retro
*La notifica di avvenuta iscrizione sarà inviata dal Comune italiano

 

In alternativa, ma potrebbe richiedere tempi di lavorazione più lunghi, la richiesta si puo’ fare anche per posta, o via mail (consolare.osaka@esteri.it) allegando le fotocopie (scannerizzate, non fotografie) della seguente documentazione:

  • modulo di richiesta (scarica qui)
  • fotocopie delle pagine del passaporto riportanti i dati personali e l’Ente di rilascio;
  • Residence Card (zairyu card) – fronte e retro.

L’iscrizione all’AIRE, una volta perfezionata, produrra’ i suoi effetti a decorrere dalla data in cui il cittadino aveva presentato l’istanza all’Ufficio Consolare.

 

 

Variazione dei dati d’iscrizione all’A.I.R.E.

Il cittadino italiano ha l’obbligo di comunicare al proprio Comune tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).

Il Comune italiano riceve automaticamente notizia di tali variazioni se esse si verificano in Italia; ma – se il cittadino italiano risiede all’estero – il Comune italiano può essere informato dei cambiamenti intervenuti solo su iniziativa dell’interessato e tramite il Consolato italiano del luogo di residenza.

I cittadini italiani residenti al di fuori dell’Italia sono quindi tenuti ad informare il Consolato italiano del luogo di residenza su ogni variazione intervenuta riguardo a:

  • indirizzo all’estero;
  • cittadinanza;
  • stato civile;
  • composizione del nucleo familiare;
  • cambio di nome.

Anche la richiesta di cambio di indirizzo può essere effettuata tramite il portale FAST-IT oppure compilando l’apposita dichiarazione (scarica qui).

 

Rimpatrio

– I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.
– Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente).
– È cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

 

La tempestiva comunicazione al Consolato dei cambiamenti riguardanti la propria situazione anagrafica – oltre ad essere un dovere del cittadino – consentirà agli Uffici italiani di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i cittadini residenti all’estero, facilitando sia l’erogazione di tutti i servizi eventualmente richiesti in Italia ed all’estero, sia il contatto fra Consolato e cittadini italiani residenti nella circoscrizione.