Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Attribuzione del cognome materno

La corte costituzionale, con sentenza n. 286 del 21.12.2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, desumibile da un’interpretazione sistematica di alcune disposizioni del codice civile e dell’Ordinamento dello Stato Civile, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno oltre a quello paterno.

A partire dal 28.12.2016, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tutti gli atti di nascita redatti all’estero di figli nati da entrambi genitori di nazionalità italiana, potranno essere accettati contestualmente purché riportino già sul documento straniero il cognome materno in aggiunta a quello paterno.

Tale documentazione dovrà essere corredata da un’istanza di entrambi i genitori che esprima la volontà di attribuire entrambi i cognomi.

Nel caso in cui le autorità locali non potessero ottemperare alla richiesta di riportare entrambi i cognomi sul documento straniero, i genitori avranno comunque la facoltà di farne richiesta direttamente al Consolato o all’Ambasciata della circoscrizione di competenza al momento della presentazione agli sportelli consolari degli atti di nascita formati dalle autorità locali.