Autoveicoli e patenti di guida
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Rinnovo della patente
I cittadini italiani regolarmente soggiornanti in Giappone, iscritti all’A.I R.E. o in corso di iscrizione, ovvero se prevedono di soggiornarvi per più di 6 mesi, possono rinnovare la patente italiana presso gli uffici consolari italiani, a condizione che essa sia scaduta da meno di cinque anni e che non sia stata revocata a seguito di conversione con una patente straniera. Gli uffici consolari non possono invece rinnovare le patenti italiane scadute da più di cinque anni e le patenti internazionali.
Non possono ottenere il rinnovo della patente all’estero i titolari di patenti A B e C speciali, i diabetici, i mutilati e minorati fisici; gli ultra 65enni con titolo alla guida di autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici: per tali categorie è obbligatoria una visita medica collegiale presso le ASL in Italia.
Si fa presente che il rinnovo da parte del Consolato consiste solo in un foglio che attesta il rinnovo e non consiste nella patente di guida vera e propria che può essere rilasciata solo in Italia.
Come specificato sul sito del Ministero dei Trasporti (http://www.dgtnordovest.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=49:rinnovo-validita-patente-di-guida&catid=63:patenti-rinnovo-validita&Itemid=37) alla voce ‘conferma della patente dei cittadini che si trovano all’estero’, “le autorità diplomatico-consolari italiane, previo accertamento dei requisiti psicofisici da parte di medici fiduciari, rilasceranno una specifica attestazione, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida, per il periodo di permanenza all’estero. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente secondo la normale procedura.”
La richiesta del rinnovo patente non si può fare più di 4 mesi prima dalla scadenza.
Per ottenere il rinnovo della patente occorre, previo appuntamento, presentarsi in Consolato muniti della seguente documentazione:
- domanda di rinnovo (cliccare qui)
- patente italiana scaduta;
- certificato medico rilasciato da un medico di fiducia del Consolato (Dott. Yoshitaka Ishigami, Ishigami Clinic, Osaka, tel. 06-6131-4506, www.ishigamiclinic.com, o Dott. Katsuya Nakanishi, Nakanishi Clinic, tel.0797-251751, www.nakanishiclinic.jp che dispongono di moduli in lingua inglese) con 1 foto (35x42mm) non piu’ vecchia di 6 mesi, firmata davanti al medico, vistata e apposta dal medico. Si prega di presentare al medico anche il passaporto e la patente scaduta.
- importo in Yen giapponesi per il valore totale di 57 euro come da tariffa consolare per la conferma patente (41 euro) e imposta di bollo sul certificato medico (16 euro) (accertare il controvalore in yen con l’Ufficio Patenti al numero 06/47065815 al momento della richiesta)
- in caso si preferisca ricevere via posta il foglio di rinnovo, che non viene rilasciato a vista, sarà necessaria anche una busta preaffrancata e compilata
Guidare in Giappone
A partire dal 1 dicembre 2013, i possessori di patente di guida italiana possono condurre in Giappone, muniti di patente internazionale rilasciata dall’Italia ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1949 (modello ‘Ginevra 1949’), autoveicoli delle categorie per le quali sono abilitati da tale documento per un periodo massimo di un anno a decorrere dal primo giorno del loro ingresso nel Paese.
Le nuove disposizioni abrogano quelle precedentemente in vigore ai sensi delle quali era consentita la guida in Giappone fino ad un anno ai possessori di patente italiana munita di traduzione ufficiale.
Oltre al predetto periodo di un anno occorre convertire la patente di guida italiana in quella giapponese.
Conversione della patente
La conversione consiste nel rilascio di una patente di guida giapponese corrispondente a quella italiana.
Ai sensi del Codice della Strada italiano, la patente italiana convertita in uno stato estero è automaticamente annullata. Pertanto, il Consolato è tenuto a comunicare ai competenti Uffici in Italia l’avvenuta conversione ai fini dell’annullamento.
I titolari delle patenti convertite ricevono a tale riguardo dall’Ufficio Consolare, per posta, una comunicazione con la quale viene richiesta la restituzione della patente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. A prescindere dalla riconsegna della patente, il Consolato procede comunque ad avviare la procedura di annullamento.
Per ottenere la conversione della patente italiana, occorre recarsi presso gli uffici della Motorizzazione giapponese (Unten Menkyo Shiken jo) competente territorialmente per luogo di residenza; per quanto riguarda la documentazione necessaria, si invita a contattare direttamente l’ufficio di competenza.
È possibile che la motorizzazione giapponese richieda un attestazione che certifichi di aver vissuto in Italia per almeno 3 mesi dopo l’ottenimento della patente. Nessun documento in tal senso può essere emesso dal consolato, ma solitamente le motorizzazioni accettano ricevuto di pagamenti tasse, o certificati di lavoro relativi a tal periodo. Raccomandiamo di accertarsi direttamente con la motorizzazione civile riguardo a che documento possano accertare.