Traduzione e legalizzazione dei documenti
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Il Giappone ha sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. In base a tale Convenzione, la necessita’ di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorita’ straniere e’ sostituita dall’apposizione della “apostille”. Pertanto si puo’ far legalizzare un documento giapponese recandosi presso il Ministero degli Affari Esteri del Giappone e richiedendo l’apposizione dell’apostille sul documento stesso.
Apostille
Si richiede presso il Ministero degli Affari Esteri giapponese, il cui ufficio di Osaka e’ al seguente indirizzo:
Gaimu-sho Osaka bunshitsu
Osaka Godo Chosha 4-go-kan 4F
4-1-76 Otemae, Chuo-ku,
Osaka 540-0008
(tel.: 06-6941-4700)
Informazioni sulla procedura di richiesta legalizzazione (sul sito del Ministero degli Affari Esteri giapponese): http://www.mofa.go.jp/ca/cs/page22e_000416.html
Non esistendo la figura giuridica del traduttore ufficiale in Giappone, la conformità non può essere attestata dal traduttore stesso. Perché sia valido in Italia, il documento potrà essere fatto tradurre in lingua italiana da un traduttore giurato iscritto all’albo di un tribunale in Italia.
In alcuni casi (es: per trascrizione di atti di stato civile) le traduzioni possono invece essere effettuate o autenticate direttamente dal Consolato. Se necessario si prega di contattare il Consolato (ufficio consolare) per verificare quale sia la procedura corretta.