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Trascrizione degli atti di nascita e di riconoscimento di paternità

Trascrizione degli atti di nascita e di riconoscimento di paternità

Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni riportate in questa pagina prima di prendere appuntamento tramite la casella di posta: consolare.osaka@esteri.it

Il D.L. 28/03/2025 n. 36, ha introdotto nuovi limiti all’acquisto della cittadinanza italiana e nuove norme in materia di trascrizione degli atti nascita.

A partire dal 28 marzo 2025, è pertanto possibile procedere alla richiesta di trascrizione in Italia dell’atto di nascita di un minore nato all’estero esclusivamente nei seguenti casi:

Ipotesi a) Se uno dei genitori o uno dei nonni del minore nato all’estero possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;

Ipotesi b) Se il minore nato all’estero è figlio di cittadino italiano che abbia risieduto almeno due anni continuativamente in Italia prima della nascita o dell’adozione del figlio;

Ipotesi c) Se il minore non rientra in nessuna delle categorie sopra elencate ma non possiede un’altra cittadinanza e non può ottenerla mediante dichiarazione di volontà dei genitori ovvero con l’adempimento di formalità amministrative.

Se ritieni che per tuo figlio sussista una delle predette condizioni chiedi la trascrizione dell’atto di nascita seguendo questi passi:

STEP 1 – Raccogli i seguenti documenti (validi per tutte le ipotesi):

  • Certificato di nascita in originale 出生届受理証明書 (shusshō todoke juri shōmeisho)
  • Registro di famiglia riportante la nascita (nel caso in cui uno dei due genitori sia cittadino giapponese), 戸籍謄本 (koseki tōhon).

Entrambi i certificati devono essere corredati di “Apostille” rilasciata dal Ministero degli Esteri Giapponese. Vai alla pagina cliccando qui. I documenti devono essere in originale, non si accettano fotocopie

  • Traduzione in italiano del certificato di nascita e del registro di famiglia. Si consiglia di ricorrere a un traduttore professionista. Consulta qui l’elenco dei traduttori di riferimento.
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione del genitore;
  • Certificato di residenza storico rilasciato dai Comuni italiani in cui si è risieduto.
  • Modulo di richiesta di trascrizione compilato e firmato;
  • Istanza di attribuzione del cognome (L’istanza deve essere sottoscritta da entrambi i genitori al momento della richiesta della trascrizione dell’atto, in Consolato Generale oppure presso un notaio giapponese, 公証役場 (kōshō yakuba). In quest’ultimo caso sarà necessario far apporre l’Apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja. Leggi le informazioni sul cognome in fondo alla pagina);
  • Fotocopia dei passaporti di entrambi i genitori e della residence card (fronte/retro) del cittadino/a italiano/a.

Documentazione ulteriore per l’ipotesi a) nel caso in cui si faccia riferimento ai nonni:

  • Certificato di stato di famiglia storico rilasciato dal Comune competente
  • Certificato di non naturalizzazione dell’avo che ha lasciato l’Italia per stabilirsi all’estero. Il certificato deve essere richiesto all’Autorità competente del Paese di emigrazione dell’avo ed in esso deve risultare che detto avo non risulta aver acquistato la cittadinanza di quel Paese.

Documentazione ulteriore per l’ipotesi b):

  • Certificato di residenza storico rilasciato dal Comune competente.

AL DI FUORI DELLE PREDETTE IPOTESI, i figli minori nati all’estero non sono automaticamente cittadini italiani.

La cittadinanza in questi casi potrà essere acquisita mediante una dichiarazione da parte dei genitori o del tutore legale, secondo i requisiti previsti dalla legge.

Il tal senso, si fa distinzione, in questo momento, fra:

  • i figli minori di cittadini italiani per nascita, minorenni alla data di entrata in vigore della legge (24 maggio 2025). In questo caso i genitori potranno presentare la loro dichiarazione di volontà – corredata dalla documentazione completa e corretta – entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026 seguendo la procedura sotto illustrata. (CASO 1)
  • i figli minori di cittadini italiani per nascita nati dopo il 24 maggio 2025. In questo caso i genitori devono presentare la loro dichiarazione di volontà – corredata dalla documentazione completa e corretta – entro un anno dalla nascita (o dalla data in cui è stabilita la filiazione in caso di adozioni) seguendo la procedura sotto illustrata. (CASO 2)

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CASO 1 (art.1, comma 1-ter del DL 36/2025) – figli minorenni alla data del 23 maggio 2025

È innanzitutto necessario prendere appuntamento tramite invio di una e-mail all’indirizzo: consolare.osaka@esteri.it

Il giorno dell’appuntamento (comunque entro il 31 maggio 2026) andrà presentata la seguente documentazione:

  1. Dichiarazione di volontà d’acquisto della cittadinanza italiana presentata dai genitori o dal tutore di minore straniero, che dovrà essere pre-compilata, ma firmata il giorno dell’appuntamento alla presenza di un dipendente delegato dell’Ufficio consolare (per il modulo scrivere a questo indirizzo: consolare.osaka@esteri.it);
  2. Certificato di nascita in originale 出生届受理証明書 (shusshō todoke juri shōmeisho) e Registro di famiglia riportante la nascita (nel caso in cui uno dei due genitori sia cittadino giapponese), 戸籍謄本 (koseki tōhon). Entrambi i documenti devono essere muniti di Apostilla e traduzione in italiano.
  3. Fotocopia dei passaporti di entrambi i genitori e della residence card (fronte/retro) del cittadino/a italiano/a.
  4. Comprovante del pagamento di 250 Euro al Ministero dell’Interno, da effettuarsi prima dell’appuntamento mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza

Istituto bancario: Poste Italiane S.p.A.

IBAN: IT54D0760103200000000809020

Causale del pagamento: Acquisto cittadinanza ex [art. 4 Legge 91 del 1992 oppure [art.1, comma 1-ter DL 36 del 2025] in nome di [nome e cognome del minore richiedente]

BIC / SWIFT CODE di Poste Italiane: BPPIITRRXXX – Euro 250

CASO 2 (art.4, comma 1-bis, lett. b) della Legge 91/1992) – figli nati dopo il 24 maggio 2025.

In questo caso i minori dovranno essere registrati entro il compimento del primo anno di vita, secondo la medesima procedura e presentando la stessa documentazione di cui al CASO 1.

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Per la trascrizione dell’atto di nascita di un figlio nato da persone non coniugate, devi presentare:

  • Tutti i documenti elencati in STEP 1;
  • Certificato di riconoscimento, 認知証明書 (ninchi shōmeisho) nel caso di riconoscimento effettuato dopo la nascita (出生後の認知 (Shusshō go no ninchi).

Oppure

Certificato di riconoscimento prenatale, 胎児認知証明書 (taiji ninchi shōmeisho), nel caso di riconoscimento effettuato prima della nascita(出生前の胎児認知 (Shusshō mae no taiji ninchi)

Attenzione! Se la nascita è avvenuta all’estero, ma in un Paese diverso dal Giappone devi richiedere

il certificato di nascita integrale in originale all’Autorità competente per il luogo di nascita. L’atto deve essere munito di legalizzazione (Apostille dell’Aja o equivalente) e di traduzione ufficiale in italiano. Per maggiori informazioni consulta il sito del Consolato italiano competente.

STEP 2 – Verifica dei documenti

Si prega di scrivere riportando nella sezione NOTE “richiesta trascrizione nascita” al seguente indirizzo: consolare.osaka@esteri.it.

SI INVITANO GLI INTERESSATI A NON INVIARE PER POSTA – FINO A NUOVO AVVISO – I CERTIFICATI DI NASCITA

STEP 3 – Invio dell’atto al Comune

Il nostro personale esaminerà la documentazione e, se è corretta e completa, trasmetterà l’atto al Comune per la trascrizione. I tempi della trascrizione dipendono dal Comune italiano competente, a cui bisogna indirizzare la richiesta di aggiornamento sulla trascrizione.

Attenzione! I certificati originali non saranno restituiti, ma resteranno agli atti nel nostro archivio consolare.

 

INFORMAZIONI SUL COGNOME DEL FIGLIO

Attribuzione del cognome paterno

Per la legge giapponese, il figlio di un genitore giapponese e di un genitore straniero prende il cognome del capofamiglia come riportato sul Registro di Famiglia; normalmente si tratta del cognome del cittadino giapponese. Quindi, se la mamma è giapponese e il padre italiano, al neonato viene attribuito il cognome della madre mentre, se il padre è giapponese e la mamma italiana, il bambino avrà il cognome del padre.

In questi casi i genitori possono presentare un’istanza per chiedere che al bambino venga attribuito il cognome paterno e il Comune italiano trascriverà nei suoi registri l’atto di nascita con quel cognome.

L’istanza deve essere sottoscritta da entrambi i genitori al momento della richiesta della trascrizione dell’atto, presso il Consolato Generale oppure presso un notaio giapponese, 公証役場 (kōshō yakuba). In quest’ultimo caso sarà necessario far apporre l’Apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja.

In assenza dell’istanza il Comune italiano trascrive l’atto nei suoi registri con il cognome indicato nell’atto straniero.

Attribuzione del doppio cognome (paterno e materno)

Per la legge italiana è possibile attribuire al neonato il cognome paterno seguito da quello materno.

Il doppio cognome viene attribuito solo se vi è l’accordo e il consenso di entrambi i genitori da formulare con un’istanza al momento della consegna della documentazione da trascrivere. L’istanza deve essere sottoscritta da entrambi i genitori presso il Consolato Generale oppure presso un notaio giapponese, 公証役場 (kōshō yakuba). In quest’ultimo caso sarà necessario far apporre l’Apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja.

In assenza dell’istanza o di diversa indicazione nell’atto, il neonato avrà automaticamente il solo cognome che gli è stato attribuito sull’atto di nascita formato all’estero.

L’atto di nascita straniero che riporta già il cognome materno in aggiunta a quello paterno è ricevibile nell’ordinamento italiano senza bisogno di acquisire alcuna dichiarazione di volontà da parte dei genitori.