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Traduzioni

Traduzione e legalizzazione dei documenti

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Il Giappone ha sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. In base a tale Convenzione, la necessita’ di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorita’ straniere e’ sostituita dall’apposizione della “apostille”. Pertanto si puo’ far legalizzare un documento giapponese recandosi presso il Ministero degli Affari Esteri del Giappone e richiedendo l’apposizione dell’apostille sul documento stesso.

Si informa che il Consolato Generale effettua certificazioni di conformità delle traduzioni esclusivamente per i documenti formati dalle autorità pubbliche giapponesi. A titolo esemplificativo, i documenti a supporto delle richieste di trascrizione e di annotazione presso i registri dello Stato Civile italiani a cura di questo Consolato Generale.

Saranno comunque accettate le traduzioni necessarie alle dichiarazioni di valore dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni del sistema scolastico giapponese con apostille o legalizzazione dal Ministero degli Affari Esteri del Giappone.

Coloro che, al di fuori di queste ipotesi, hanno necessità di tradurre documenti dal giapponese all’italiano potranno alternativamente:

  1. servirsi di un traduttore giurato in Italia (le liste dei traduttori giurati sono disponibili presso i tribunali italiani);
  2. procedere con l’asseverazione di traduzione (già predisposta) da effettuarsi presso i tribunali italiani o i comuni italiani.

Apostille
Si richiede presso il Ministero degli Affari Esteri giapponese, il cui ufficio di Osaka e’ al seguente indirizzo:

Gaimu-sho Osaka bunshitsu

Osaka Godo Chosha 4-go-kan 4F
4-1-76 Otemae, Chuo-ku,
Osaka 540-0008
(tel.: 06-6941-4700)

Informazioni sulla procedura di richiesta legalizzazione (sul sito del Ministero degli Affari Esteri giapponese): http://www.mofa.go.jp/ca/cs/page22e_000416.html

Non esistendo la figura giuridica del traduttore ufficiale in Giappone, la conformità non può essere attestata dal traduttore stesso. Perché sia valido in Italia, il documento potrà essere fatto tradurre in lingua italiana da un traduttore giurato iscritto all’albo di un tribunale in Italia.

In alcuni casi (es: per trascrizione di atti di stato civile) le traduzioni possono invece essere effettuate o  autenticate direttamente dal Consolato. Se necessario si prega di contattare il Consolato (ufficio consolare) per verificare quale sia la procedura corretta.